Normativa

 

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Normativa

Per diventare Notaio è necessario aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza ed aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile. Di seguito le tappe del percorso e la normativa di riferimento.

 

1. PRATICA NOTARILE

I requisiti per svolgere la pratica notarile sono:

  • La cittadinanza italiana o di uno dei 28 paesi dell’Unione Europea
  • La laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana oppure straniera con titolo equivalente riconosciuto.

La pratica, a partire dal 2006, dura 18 mesi con la possibilità di anticipare 6 mesi già nell'ultimo anno di università e si svolge presso uno Studio Notarile al quale ci si può rivolgere direttamente; in alternativa si può inoltrare richiesta al Consiglio Notarile competente di designare il Notaio presso il quale svolgere la pratica. Una volta individuato lo studio, è necessaria l’iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio Notarile locale, presso il quale ogni bimestre il praticante dovrà presentare un certificato del notaio che ne attesti l'effettivo svolgimento. La pratica ha inizio dopo l’iscrizione nel registro dei praticanti.

Occorre precisare che per anticipare la pratica notarile semestrale durante l’ultimo anno di università per gli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza successivamente al 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con la legge 24 marzo 2012 n.27) sarà necessaria apposita convenzione così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

Per i funzionari dell'ordine giudiziario e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno è prevista la pratica abbreviata per un periodo continuativo di 8 mesi.

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di Notariato, comporta l’abbuono di un anno per il completamento della pratica notarile sul termine ordinario di 18 mesi, quindi per completare la pratica presso lo studio del Notaio occorreranno altri 6 mesi di pratica.

La pratica va in ogni caso completata entro 30 mesi dall'iscrizione. Se il termine scade oltre, il periodo di pratica effettuato prima della laurea non è conteggiato.

 

2. IL CONCORSO NOTARILE.

Il concorso pubblico per l'assegnazione di un numero programmato di sedi notarili viene bandito ogni anno dal Ministero della Giustizia. Possono partecipare al concorso coloro che terminano la pratica entro i 45 giorni successivi alla pubblicazione del bando, termine entro il quale occorre presentare la domanda.

È previsto il limite di età di 50 anni e si può partecipare al concorso, consegnando tutti gli elaborati per massimo tre volte.

Il concorso si svolge a Roma, quindi a livello nazionale, e si compone di due prove:

  • un esame scritto che si compone di tre prove teoriche-pratiche consistenti nella redazione, motivata, di: un atto di ultima volontà, un atto tra vivi ed un atto tra vivi di diritto commerciale;
  • un esame orale (al quale possono accedere solo quei candidati che abbiano superato il primo) che verte in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

    1. diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
    2. disposizioni sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
    3. disposizioni concernenti le imposte indirette.


La commissione esaminatrice è composta da: magistrati, professori universitari e notai con almeno dieci anni di anzianità nella professione.

Le prove devono essere valutate nel loro complesso dalla commissione esaminatrice.

Al termine del concorso il Ministero di Giustizia stila la graduatoria dei candidati vincitori.

 

3. LA NOMINA E L'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE.

Ai vincitori del concorso, il Ministero di Giustizia assegna, in base alla graduatoria raggiunta, la sede presso la quale il neo notaio è tenuto ad avviare entro tre mesi uno studio (nel quale saranno obbligatoriamente depositati e conservati gli atti, i registri e i repertori notarili). Diversamente da quanto spesso si afferma, dunque, la funzione notarile non si trasmette ai figli e ne è prova che l’82,5% dei notai non è figlio di notaio.

L'assegnazione della sede e la nomina avvengono mediante decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Al neo notaio sono forniti, dal Ministero di Giustizia, il sigillo e lo strumento per apporre la firma digitale. Per questo motivo il notaio deve depositare la propria firma autografa accompagnata dall'impronta del sigillo presso il Consiglio Notarile di appartenenza, che provvederà quindi a iscriverlo nel proprio ruolo.