Atti di Famiglia

 

Sempre confermando l’importanza della consulenza specifica del Notaio nell’espletamento del ruolo di esperto del diritto che appartiene ad esso, illustreremo qui di seguito alcune tipologie di atti che attengono ai rapporti di famiglia in generale, da quelli relativi ai coniugi ed all’amministrazione del loro patrimonio a quelli relativi alle aziende di famiglia.

 

LA SEPARAZIONE DEI BENI

Uno degli atti che il Notaio è spesso richiesto di ricevere è la convenzione matrimoniale con cui due coniugi decidono di adottare quale regime che regola i loro rapporti patrimoniali quello della separazione dei beni.

Questo atto comporta due effetti importantissimi: lo scioglimento della comunione legale preesistente (che si trasforma in comunione ordinaria sui singoli beni acquistati in comunione legale) e la possibilità che gli acquisti compiuti dopo la stipula da ciascun coniuge separatamente entrino solo nel patrimonio di questi.

 

IL FONDO PATRIMONIALE

Con l’atto costitutivo del fondo patrimoniale i coniugi (o anche un terzo) possono destinare determinati beni per far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può coesistere sia con la comunione legale dei beni sia con il regime della separazione dei beni, in base alla scelta fatta in sede di matrimonio o con successiva convenzione.

Si dice che i beni costituiti in fondo patrimoniale costituiscano un “patrimonio separato” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari proprio perché i coniugi sono obbligati ad utilizzare tali beni solo per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo comporta che i beni del fondo siano aggredibili dai creditori solo se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia o se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.

Il fondo dura finché dura il matrimonio e comporta ovviamente una serie di effetti e di tutele per i coniugi e gli eventuali figli che il Notaio illustrerà ai clienti interessati, così come illustrerà tutte le norme di legge che tutelano i creditori ed in primis lo Stato.

 

PATTI DI FAMIGLIA

Introdotti nel 2006 offrono all’imprenditore la possibilità di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote della “società di famiglia”, mettendo al riparo tale disposizione da impugnazioni in sede di eredità per eventuali lesioni della quota di legittima.

Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.

Il patto deve essere stipulato per atto pubblico dal Notaio a pena di nullità con la partecipazione di coloro che sarebbero legittimari (familiari più stretti del disponente, in primis coniuge e figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore perché siano soddisfatti dai beneficiari per compensarli della mancata attribuzione, a meno che vi rinuncino. Nel caso di legittimari sopravvenuti all’epoca della morte dell’imprenditore disponente (nuovo coniuge o nuovi figli ad esempio), la legge prevede per costoro la possibilità di chiedere al beneficiario del patto di famiglia di essere soddisfatti con pagamento di una somma pari al valore della loro quota di legittima.

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato: con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico; mediante recesso (solo se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.